La commissione di massimo scoperto, in un contratto di apertura di credito (fido bancario) sottoscritto tra banca e cliente, è la controprestazione dovuta dal cliente, calcolata al tasso convenuto sulla massima esposizione (accordata od utilizzata) nel periodo di riferimento, per la copertura che la banca offre al cliente per lo scoperto. In particolare, la commissione di massimo scoperto non veniva considerata per il calcolo del TAN e del TAEG. Di fatto, quindi, in caso di scoperto, l’interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, poteva superare il limite consentito dalla legge antiusura. Ciò imponeva anche in passato di considerare la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TAEG agli effetti dell’art. 644 c.p. (reato di usura).
La materia è stata disciplinata dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, ove si è stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni.
Parimenti, è valida la provvigione di conto, o comunque questa sia denominata, ma solo se prevista per iscritto in misura onnicomprensiva, in percentuale rispetto all’affidamento complessivo insieme all’interesse dovuto sui prelevamenti. Questa percentuale non può eccedere per ciascun trimestre lo 0,5% dell’esposizione complessiva (come precisato dall’art. 2, comma 2, decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78).
Il legislatore ha anche precisato che la commissione di massimo scoperto va computata nel calcolo degli interessi al fine dell’usura.